Comunicazione FIMMG FISCO: Reddito Ultima Istanza News by staff - 2 Aprile 20202 Aprile 2020 2 aprile 2020 Si comunica che, dalle ore 12 di oggi, Mercoledì 1° Aprile, è possibile presentare la domanda per richiedere il reddito di ultima istanza prevista dall’articolo 44 del DL 18/2010 È in tal modo possibile accedere al cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito per garantire il riconoscimento di un’indennità mensile in favore di chi ha cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa per il coronavirus, e non ha accesso ad altre misure di sostegno al reddito. Consiste in un’indennità di euro 600,00, per il mese di Marzo, conosciuta appunto come reddito di ultima istanza, riservata a tutti i lavoratori autonomi iscritti alle professioni ordinistiche (avvocati, medici, commercialisti, geometri, psicologi, ingegneri, consulenti del lavoro) con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ovvero a soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi” o che “esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente. ATTENZIONE Le risorse “statali” disponibili ammontano ad euro 200 milioni e sono ad esaurimento. La domanda va presentata quanto prima alla cassa di appartenenza in quanto le risorse sono rese disponibili dallo Stato e dunque, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, i richiedenti il beneficio potranno non ricevere alcun indennizzo. Beneficiari: Il beneficio è stato esteso anche ai lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle casse di previdenza private che nel corso del 2018 abbiano conseguito un reddito complessivo inferiore a euro 35.000,000 e/o di importo superiore a 35 mila e sino a 50 mila. Nel primo caso non occorre dimostrare alcuna riduzione del proprio reddito, mentre nel secondo caso occorre dimostrare una riduzione del reddito in misura non inferiore al 33,33% Nel calcolo del reddito occorre tenere conto di eventuali contratti di locazione stipulati quale locatore con il regime di cedolare secca. Criterio per il calcolo della riduzione del 33,33% Il confronto della riduzione va fatto sul reddito registrato nel 1° trimestre del 2019 rispetto al 1° trimestre 2020 secondo il principio di cassa (per i forfettari parcelle emesse ed incassate, per i contribuenti ordinari parcelle incassate e spese sostenute). È da considerare che: L’indennità non spetta ai titolari di reddito da pensione. L’indennità non è cumulabile con le altre indennità statali (euro 600 parasubordinati, artigiani e commercianti, sportive dilettantistica, indennità agricola) La domanda può essere presentata dalle ore 12 del 1° aprile al 30 aprile 2020 dall’AREA RISERVATA del sito ENPAM La domanda dovrà essere presentata in base allo schema predisposto. Alla richiesta il medico dovrà allegare la seguente documentazione: copia del documento d’identità in corso di validità, copia del codice fiscale, coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità, auto dichiarazione che dovrà contenere le seguenti affermazioni: essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge n.18/2020, non essere percettore del reddito di cittadinanza; non aver presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito non superiore a 35.000 euro, in caso di limitazioni ricevute dai provvedimenti restrittivi emessi in conseguenza dell’emergenza sanitaria, ovvero un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; di aver subìto una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subìto una limitazione alla propria attività, dovuta ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 Una volta entrati nell’ AREA RISERVATA del sito ENPAM, cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Richiesta indennizzo statale Covid-19. Commissione Fisco FIMMG Share on: WhatsAppCondividi