
ESONERI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI Art. 1, commi da 294 a 299, della Legge 22 dicembre 2022, n. 197 – Legge di bilancio 2023 Con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2023[1] è stata tra l’altro resa definitiva una normativa di evidente interesse per la Categoria, relativa ad agevolazioni economiche per i MMG che intendano provvedere all’assunzione di personale nell’anno in corso. La norma infatti mira a sostenere eventuali assunzioni[2] concedendo un innalzamento del bonus contributivo fino ad un massimo di euro 8.000, per il solo anno 2023, negli specifici casi di:
Si segnala che essendo tale opportunità riconosciuta ai datori di lavori, risulta a pieno titolo usufruibile dai medici di MMG per quanto concerne i rapporti di lavoro dipendente inerenti all’attività professionale. Analogamente, tale decontribuzione sarà applicabile alle strutture societarie eventualmente costituite per la condivisione dei costi nell’ambito dell’attività professionale, come nel caso, attualmente frequente, di costituzione di forme di cooperativismo tra Colleghi nelle forme associative. Di seguito vengono riepilogati gli aspetti principali relativi alla predetta agevolazione. – Decontribuzione giovani, Art. 1, comma 297: si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, e per le trasformazioni dei contratti a termine in tempo indeterminato, per un periodo massimo di 36 mesi (tre anni). E’un esonero contributivo al 100%, fino a un tetto di 8mila euro per ciascun contratto. In alcune Regioni del Centro e del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’agevolazione si applica per quattro anni. In base alla proroga inserita in Legge di Stabilità, questa decontribuzione si può utilizzare per tutte le assunzioni effettuate nel corso del 2023. – Decontribuzione donne, Art. 1, comma 298: è prevista per l’assunzione di donne disoccupate (ci sono diversi paletti relativi alla durata della disoccupazione, alla Regione, e al settore lavorativo di appartenenza[3]). E’ un esonero contributivo al 100%, fino a un massimo di 8mila euro. L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale. La durata dell’esonero contributivo è di:
-Assunzione di percettori RdC, Art. 1, commi 294, 295 e 296: Per ottenere lo sgravio, il contratto di assunzione di un percettore di Reddito di Cittadinanza deve essere a tempo indeterminato (può anche essere una trasformazione di un precedente contratto a termine). Questo beneficio non riguarda i rapporti di lavoro domestico. Il beneficio consiste in un esonero contributivo al 100% per 12 mesi, nel limite massimo di 8mila euro su base annua.
Eventuali ulteriori aggiornamenti relativi all’applicazione della normativa saranno comunicati dalla Commissione appena disponibili. La Commissione resta comunque a disposizione per eventuali quesiti specifici da parte degli Iscritti. Buon lavoro, La Commissione Fisco FIMMG
[1] Art. 1, commi da 294 a 299, della Legge 22 dicembre 2022, n. 197 – Legge di bilancio 2023 [2] In relazione alla corretta fruizione dei predetti incentivi corre, altresì, l’obbligo di precisare come l’efficacia delle misure agevolative sia subordinata alla preventiva Autorizzazione da parte della Commissione europea (Ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Le predette contribuzioni, pertanto, sempre che erogate prima dell’autorizzazione della Commissione Europea, potranno essere recuperate, successivamente, nel Mod. F24, nel rispetto delle istruzioni che saranno successivamente comunicate. [3] Con riferimento all’esonero in oggetto, si rappresenta che la Circolare I.N.P.S. n. 32 del 2021, ha circoscritto l’ambito applicativo, oltre che per le assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato, anche in relazione alla trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati. |