TRIENNIO DI FORMAZIONE : DECRETO RIAPERTURE 1000 ASSISTITI AI MEDICI-CORSISTI NEO CONVENZIONATI News by staff - 18 Maggio 2022 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale, così recita il Decreto riaperture approvato dal Senato oggi. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999. Gli eventuali tutori dovranno avere un anzianita’ di 5 anni (non più 10 anni) IL TESTO DELL’ARTICOLO —————————————————————————– Articolo 12 (Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale) Le regioni prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999. I tutori dovranno avere un’anzianità di 5 anni (non più 10 anni). Share on: WhatsAppCondividi