Siete in
Home > News > PROROGATO ANCHE PER IL 2021 L’ESONERO DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE. NON OBBLIGATORIETA’ DEL REGISTRATORE DI CASSA

PROROGATO ANCHE PER IL 2021 L’ESONERO DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE. NON OBBLIGATORIETA’ DEL REGISTRATORE DI CASSA

PROROGATO ANCHE PER IL 2021 L’ESONERO DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE. NON OBBLIGATORIETA’ DEL REGISTRATORE DI CASSA

La newsletter sul Fisco per il mmg 31 dicembre 2020

PROROGATO ANCHE PER IL 2021 L’ESONERO DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE. NON OBBLIGATORIETA’ DEL REGISTRATORE DI CASSA

L’art. 1, comma 1105, della Legge di bilancio 2021, proroga, al periodo d’imposta 2021, il divieto di emissione delle fatture elettroniche per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, previsto dall’art. 10-bis del D.L. 23 Ottobre 2018, n. 119.

Nella Relazione Illustrativa – che accompagna la legge di bilancio 2021 – è precisato che il divieto di emissione del documento fiscale in formato elettronico è adottato “…nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche”.

Permanendo così la norma, la deroga per il MMG, inizialmente prevista per il periodo d’imposta 2019, successivamente estesa al 2020, viene ulteriormente prorogata anche per il periodo d’imposta 2021, a testimonianza della palese difficoltà a far convivere le c.d. e-fatture con la tutela della privacy in ambito sanitario.

Per effetto dell’anzidetta proroga, i medici di medicina generale (MMG) sono pertanto esonerati dall’obbligo di dotarsi del registratore telematico per adempiere alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi, come disposto dall’art. 140 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

In relazione alla propria attività, i MMG, anche per il periodo d’imposta 2021, potranno quindi continuare a certificare la spesa sostenuta dall’assistito secondo le modalità ordinarie – fattura cartacea e trasmissione dei dati al sistema TS – al fine di preservare, e tutelare, la privacy dei propri assistiti e consentirne la deducibilità/detraibilità nella Dichiarazione dei redditi precompilata.

Naturalmente, in tal caso, al paziente resta preclusa la partecipazione alla c.d. lotteria degli scontrini, di cui all’art. 1, commi da 540 a 544, della legge n. 232 del 2016, ancorché lo stesso si fosse dotato del proprio codice lotteria, senza responsabilità ascrivibile al MMG.

 

Anno 2021: MMG e registratore di cassa

Se è vero che non sussistono obblighi in capo al MMG per la certificazione dei corrispettivi per via telematica, è altrettanto vero che non esistono impedimenti all’acquisto facoltativo di un registratore elettronico, al fine di consentire ai propri pazienti la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

In tal caso, viene fatto obbligo al MMG di inserire, nello scontrino elettronico, in luogo del codice fiscale, il codice lotteria del paziente.

L’inserimento del codice lotteria nello scontrino elettronico rappresenta, al momento, la sola ipotesi in cui è possibile certificare il corrispettivo in via telematica, atteso che, solo in tal modo, il MMG può garantire l’osservanza dell’anonimato per il tipo di prestazione medica nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Provvedimento 11 Novembre 2020).

L’emissione dello scontrino elettronico con il codice lotteria, però, non esonera il MMG dalla trasmissione telematica dei dati al sistema TS, necessari per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Conseguentemente, fatta salva l’ipotesi di opposizione del paziente alla trasmissione dei suoi dati al sistema TS[1], per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, permane l’obbligo, in capo al MMG, di rilasciare la fattura cartacea e comunicarne i dati al sistema TS, con le nuove scadenze previste e con gli elementi necessari per la dichiarazione dei redditi precompilata, compresi quelli indicati all’art. 2, comma 2, del Decreto 19 Ottobre 2020, e precisamente:

  • il tipo di documento fiscale emesso, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento (scontrino elettronico), necessario per le finalità di cui agli artt. 10-bis e 17 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
  • l’aliquota IVA applicata e la natura della singola operazione;
  • le indicazioni circa l’eventuale esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della Dichiarazione dei redditi precompilata.

In relazione a quest’ultima fattispecie, si rende noto che, per espressa disposizione della lett. c), del comma 2, dell’art. 2 del citato Decreto 19 Ottobre 2020, “… i dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito”.

Consentire all’assistito la partecipazione alla lotteria degli scontrini rappresenta, pertanto, il solo scopo – che si ribadisce non essere obbligatorio – dell’utilizzo del registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi per il MMG.



[1] Opposizione che, ai sensi del comma 1, dell’art. 3 del Decreto 31 Ottobre 2015, deve essere espressa al momento dell’emissione del documento fiscale.

 

 

Commissione Fisco FIMMG

 

Top