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CORONAVIRUS: INPS, INAIL, SCUOLA ED ENPAM

23 Gennaio 2022

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Si ricorda che cerchiamo di aggiornare al meglio e in tempi rapidi tutte le notizie, ci scusiamo se l’aggiornamento non è sempre tempestivo, ma siamo MMG come voi e il momento è critico

4.3 EMISSIONE CERTIFICAZIONE di NEGATIVIZZAZIONE PER RIENTRO AL LAVORO

E’ di competenza del MMG che chiude in cooperazione applicativa il fine isolamento. La circolare INPS che prevede tampone neg per rientro al lavoro è ancora attiva, salvo diverse indicazioni successive alla pubblicazione di tale articolo. NON SERVONO PROTOCOLLI SISP.

SCUOLA: QUALE CERTIFICATO?

CERTIFICATI INPS PER QUARANTENA

  1. per pazienti asintomatici, non vaccinati, con vaccinazione incompleta o a più di 120 gg, senza booster:
l’INPS non riconosce indennizzo poichè: D.L. 146/2021 che all’art. 8 comma 1 lettera a)  che, in
estrema sintesi, ha abolito a far data dal 1 gennaio 2022 l’equiparazione del periodo di contumacia/quarantena  previsto per i “contatti stretti” di soggetti Covid positivi alla malattia quale
gestita dall’INPS.

2. Pz asintomatici con dose booster, ciclo vax completo a meno di 120 gg, o post covid a meno di 120 gg: AUTOSORVEGLIANZA, no quarantena, no inps.

La Legge di Bilancio 2021, che entra in vigore il 1° gennaio, introduce alcune novità in merito alle disposizioni relative all’assenza dal servizio dei cd. lavoratori fragili estendendo al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del cd Decreto “Cura Italia”. Tali disposizioni hanno previsto che per i lavoratori fragili il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. Inoltre hanno disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Si evidenzia che nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Si suggerisce inoltre di trattenere copia della documentazione relativa alla legge 104 e della certificazione medico legale nei casi previsti.

Si raccomanda, infine, di ricordare al lavoratore che, trattandosi di certificazione equiparata al  ricovero ospedaliero, costituisce reato l’allontanamento dal domicilio per tutto l’arco temporale  ricompreso nella certificazione

Commenti: la certificazione di malattia presuppone lo stato di malattia e non situazioni di esposizione al rischio

INFORTUNIO INAL COVID-19

  1. L’INAIL riconosce come infortunio sul lavoro l’aver contratto il virus quando è possibile risalire al contagio durante l’attività lavorativa per personale medico sanitario.
  2. L’ASL o l’Ospedale di appartenenza o altra struttura privata o equiparata, deve fare denuncia di infortunio sul lavoro è QUEST’ULTIMA CHE DEVE FARE IL CERTIFICATO INAIL NON IL MMG
  3. L’attestazione di malattia parte quando si ha la risposta di I tampone positivo da parte DELLE AUTORITà SANITARIE
  4. Se contratto durante il tragitto casa-lavoro è tutelato dall’INAIL.
  5. SE ricorrono altre circostante parallele che possano far risalire il contagio del sanitario al di fuori dal contesto lavorativo, non è infortunio INAIL.

MMG E COVID

L’Enpam ha approntato una serie di misure a favore dei medici e degli odontoiatri coinvolti dall’emergenza Covid-19:

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