PROMEMORIA PER L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA Comunicati News by staff - 21 Giugno 201931 Maggio 2020 E’ bene ricordare che la responsabilità prescrittiva è ascrivibile solo al medico prescrittore, e che né la segretaria, né altre figure dello studio possono essere responsabili di eventuali errori nella prescrizione, anzi si configura come reato demandare a terzi le prescrizioni. un farmaco off label non è mai un farmaco prescrivibile in fascia A se un medico è assente e viene sostituito da un collega che non è in forma associativa con lui non possono essere emesse ricette dematerializzate a nome del medico assente tutte le ricette devono essere stampate su ricettario rosso e deve essere apposto il timbro del medico sostituente se un medico è assente e viene sostituito da un collega che fa parte dello stesso nucleo associativo, medicina di rete, ucp, cooperativa ecc. ecc: non possono essere emesse ricette dematerializzate a nome del medico assente il medico sostituente può stampare le ricette per gli assistiti del suo collega anche in forma dematerializzata. la spesa del farmaco verrà sempre caricata sul medico prescrittore, sia se emessa ricetta dematerializzata, sia se rossa. Farà sempre fede il timbro, e la farmaceutica è in grado di risalire al medico prescrittore sia se con ricetta dematerializzata, sia se cartacea. Share on: WhatsAppCondividi