Deducibilità del costo del carburante News by staff - 26 Aprile 201826 Aprile 2018 La newsletter sul Fisco per il mmg 26 aprile 2018 Deducibilità del costo dei carburanti Abolizione della scheda carburante La legge di bilancio 2018 ha decretato anche l’abolizione della c.d. “scheda carburante”. Il comma 926 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, infatti, abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, il d.P.R. n. 444 del 1997, recante il regolamento sulla scheda carburante quale documento sostitutivo della fattura per gli acquisti di carburante per autotrazione. Conseguentemente, come disposto dal comma 920 dell’art. 1 della L. n. 205 del 2017, a far data dal 1° luglio 2018, le cessioni di carburante per autotrazione presso impianti stradali verso tutti i soggetti titolari di partita IVA, dovranno essere certificate con l’emissione della fattura elettronica. Se fino ad oggi, per effetto delle disposizioni recate dal D.L. n. 70 del 2011, è possibile avvalersi, per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione, in via del tutto facoltativa, dell’esonero della tenuta della scheda carburante, a condizione che siffatta modalità di documentazione sia utilizzata per tutti i mezzi aziendali, dal 1° luglio 2018 diventerà un obbligo. Ciò significa che sarà onere del benzinaio, ogni qualvolta effettuerà un rifornimento ad un soggetto titolare di partita IVA, emettere una fattura elettronica, anche per una sola operazione. Onere che appare comunque spropositato se rapportato all’obiettivo di arginare gli abusi derivanti dall’autocertificazione dei costi per carburanti: abusi che sembrerebbero essere già ampiamente scongiurati dall’obbligo del pagamento con moneta elettronica. I chiarimenti dell’Agenzia Con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, precisando che gli stessi consentono non solo la detraibilità dell’IVA, ma anche la deducibilità della spesa. In tal modo risolvendo il duplice disallineamento esistente tra i due settori impositivi, dovuto al fatto che solo ai fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA sono richiamati i lubrificanti, oltre ai carburanti, e sono ritenuti validi gli ulteriori mezzi di pagamenti tracciabili appositamente stabiliti, diversi dalle carte di credito, di debito o prepagate. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deducibilità delle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Si tratta non solo degli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché dei vaglia cambiari e postali, ma anche dei mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito, di credito. Scopo finale di tale imposizione di pagamento è chiaramente quello di consentire la completa tracciabilità dello stesso e quindi l’esclusiva deducibilità delle spese effettivamente certificate. Tali modalità di pagamento “qualificato” troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti cd. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano le circolari n. 42/E/2012 e n. 205/E/1998). L’utilizzo delle “carte carburanti” resta, pertanto, valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, ma solo qualora i rapporti tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento tracciabili. Sempre al fine di preservare l’operatività attuale, continueranno ad essere utilizzabili le carte (ricaricabili o meno), nonché i buoni, che consentono a imprese e professionisti l’acquisto esclusivo di carburanti con la medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati. Commissione Fisco FIMMG Share on: WhatsAppCondividi