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Come prescrivere la ricetta medica non ripetibile RNR

La norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale (FU), X ed. “Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali”. La ricetta è valida 10 giorni escluso quello del rilascio (tre mesi per i galenici magistrali), limite che va rispettato anche nel caso di prescrizione in regime di assistenza SSN. In caso di spedizione dopo tale termine, la ricetta può non essere ammessa al pagamento, e possono essere applicate le specifiche sanzioni previste dal D. Lgs. n. 539/92. Il farmacista deve riportare il prezzo e la data di spedizione sulla ricetta, che va obbligatoriamente ritirata e conservata in originale per sei mesi, qualora non vada consegnata al SSN per il rimborso del prezzo. Dopo tale termine, il farmacista deve provvedere alla distruzione della ricetta con modalità tali che impediscano la diffusione dei dati personali del paziente (D. Lgs. n. 282/99, art. 4 comma 5). È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista, la vendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione all’immissione in commercio per i quali il Ministero della Sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”. Il medico deve indicare sulla ricetta: 1. nome e cognome del paziente (o iniziali o codice alfa numerico, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale richiedono la riservatezza dei trattamenti). Attualmente le condizioni previste dalla legge per la salvaguardia dell’anonimato riguardano la prescrizione di specialità medicinali per indicazioni, vie o modalità di somministrazione diverse da quelle autorizzate, nonché le prescrizioni di preparazioni magistrali. Esistono delle previsioni di garanzia dell’anonimato per quanto riguarda le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell’infezione HIV, nel caso di terapia volontaria e per chi faccia uso di sostanze stupefacenti; 2. quantità totale da dispensare (numero di confezioni); 3. dosaggio, se in commercio ne è presente più di uno; 4. confezione, se in commercio ne è presente più di una; 5. data e firma. In nessun caso comunque il medico può rendere ripetibile una ricetta da rinnovare volta per volta; eventuali diciture apposte sulla ricetta (ad es. “ricetta ripetibile”) non hanno alcun valore. Il medico deve essere identificabile, dunque non è sufficiente l’apposizione della sola firma, ma è necessaria una intestazione a stampa sulla ricetta, un timbro recante o meno il codice regionale, o altro mezzo idoneo. A queste disposizioni di carattere generale vanno affiancati, in casi particolari, ulteriori formalismi e restrizioni. Nella Tabella 1 vengono indicati alcuni esempi relativi a questi casi. Tabella 1. Alcune particolari disposizioni relative alle ricette non ripetibili

Tipologia di restrizione:

Dispensazione limitata ad una sola Flunitrazepam Roipnol, Valsera,Darkene Tutte le confezioni sono in fascia C (Tab. IV DPR 309/90)

Dispensazione limitata a non più di due Buprenorfina Temgesic. Tutte le confezioni sono confezioni (Tab. IV DPR 309/90) in compresse in fascia A

La prescrizione medica non deve contenere più di due confezioni per volta e comunque Sildenafil Viagra Tutte le confezioni sono non superare complessivamente 16 unità posologiche. tutte le confezioni sono in fascia C

Nella ricetta il medico deve dichiarare di aver fornito al paziente tutte contengono le informazioni su dosi, effetti collaterali, tutte modalità tecniche necessarie per una utilizzazione informata del prodotto. Alprostadil,Caverject 1 flacone da 10 mcg,le uniche confezioni in fascia A75,le altre sono in fascia C

Sanzioni relative alla mancata osservanza delle disposizioni in merito a medicinali soggetti a prescrizione medica non ripetibile

Per il Medico la non osservanza della modalità di prescrizione comporta sanzione amministrativa da 300,00 a 1.800,00 euro

Ci sono sanzioni anche per il farmacista che non ottemperi ai suoi obblighi, che vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria fino alla chiusura della farmacia fino a 30 gg da parte dell’ASL.

Si ricorda infine che nel Repertorio Farmaceutico Italiano (REFI) e nell’Informatore Farmaceutico sono indicati i farmaci che possono essere erogati solo in seguito a presentazione di ricetta medica non ripetibile (sigla di riferimento RNR). Per avere informazioni circa la tipologia di ricetta necessaria alla prescrizione di medicinali, oltre alla consultazione di tali fonti, il medico potrà utilmente rivolgersi al Servizio Farmaceutico della ASL competente per territorio o alle farmacie aperte al pubblico.

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