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Vista medica fiscale: quando il malato risulta assente

L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita medica di controllo coincide con qualsiasi condotta che impedisca il controllo https://www.dottnet.it/articolo/19801/visite-fiscali-le-nuove-regole-in-vigore-da-gennaio

L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita medica di controllo non coincide necessariamente  con l’assenza del medesimo dalla propria abitazione, ma può essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che abbia impedito l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, è il lavoratore a dover provare di aver osservato il dovere di diligenza.

A dirlo è il Tribunale di Lucca un una recente sentenza: una dipendente delle Poste chiedeva l’annullamento della sanzione disciplinare irrogatagli dall’azienda per non essersi sottoposta alla visita fiscale di controllo. Poste italiane, tuttavia, sosteneva che era stata la stessa donna a non adottare la diligenza richiesta al fine di rendere possibile l’esecuzione del controllo sanitario.

Il Tribunale non condivide le ragioni della dipendente: si uniforma, infatti, all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il lavoratore in malattia deve rendersi reperibile durante gli orari fissati dalla legge al fine di consentire la visita fiscale del medico dell’Inps: se dovesse essere costretto ad allontanarsi da casa per un motivo urgente, può farlo a patto che ne dia comunicazione al datore di lavoro e agli organi di controllo dell’Inps stesso. Se non lo fa, risulterà assente ingiustificato. Unica eccezione a questa regola si ha nell’ipotesi in cui l’assenza dia dovuta a motivi particolarmente gravi, a causa dei quali la comunicazione non è d’obbligo. In pratica: il lavoratore può assentarsi durante gli orari in cui dovrebbe essere reperibile, ma unicamente per giustificato motivo e, cioè, per motivi urgenti e indifferibili, comunicandolo al datore di lavoro e all’Inps, a meno che le ragioni dell’assenza siano gravi e indifferibili. In quest’ultima ipotesi, il lavoratore deve comunque dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’Inps (clicca qui per i casi di esonero)

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