Biotestamento: i compiti del medico Storico by staff - 14 Marzo 201712 Maggio 2018 Le proprie disposizioni potranno essere depositate anche al medico. Ennesimo rinvio del provvedimento Per depositare le proprie disposizioni sul fine vita ci si dovrà rivolgere a un notaio o pubblico ufficiale, ma sarà possibile farlo anche davanti a un medico del Servizio sanitario nazionale. Le volontà sono sempre revocabili ed ognuno potrà disporre il rifiuto dei trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. In 5 articoli, il ddl sulle ‘Disposizioni anticipate di trattamento’ (Dat), o Biotestamento, nella versione approvata dalla commissione Affari sociali e per il quale è iniziato l’esame in Aula alla Camera, regolamenta le decisioni sul fine-vita. Nei primi due articoli si definiscono il consenso informato e la posizione dei minori e incapaci, per i quali si prevede un rappresentante legale o un amministratore di sostegno. Ma è l’articolo 3 a rappresentare il ‘cuore’ della legge ed è stato anche quello maggiormente dibattuto: prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. La persona “indica altresì una persona di sua fiducia (fiduciario)”. E sempre questo articolo stabilisce la ‘vincolatività’ delle Dat per il medico: “Il medico – si legge – è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono però essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”. Il medico è dunque tenuto a rispettare la volontà del paziente e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale”. Sempre questo articolo stabilisce poi le modalità di espressione della propria volontà: “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi (…). Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”. L’articolo 4 è invece focalizzato sulla “Pianificazione condivisa delle cure”: “Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta – si legge – può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”. Leggi anche: Nuovo rinvio per il biotestamento, i tempi si allungano; suicidio assistito, ecco come funziona, procedure e costi; Biotestamento, Minotti è una limitazione potenziale delle cure Share on: WhatsAppCondividi